Art. 4.
  1.  I  progetti per i quali si chiede il finanziamento devono avere
tempi  di  realizzazione  non  superiori  a  due  anni  dalla data di
approvazione  del  progetto da parte del Ministero della salute e nel
resoconto finale deve esserne dimostrata l'utilizzazione.
  2.  La corresponsione del finanziamento delle opere potra' avvenire
per stadi di avanzamento dei lavori.
  3.  Qualora  il  progetto  non  venga  realizzato in modo completo,
l'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento
e di richiedere la restituzione di quanto gia' corrisposto.
  4.  Il  Ministero della salute comunica alle regioni interessate la
graduatoria dei progetti.