Art. 4. 1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono avere tempi di realizzazione non superiori a due anni dalla data di approvazione del progetto da parte del Ministero della salute e nel resoconto finale deve esserne dimostrata l'utilizzazione. 2. La corresponsione del finanziamento delle opere potra' avvenire per stadi di avanzamento dei lavori. 3. Qualora il progetto non venga realizzato in modo completo, l'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento e di richiedere la restituzione di quanto gia' corrisposto. 4. Il Ministero della salute comunica alle regioni interessate la graduatoria dei progetti.