IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                           di concerto con

   I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei
trasporti su strada;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n. 3821/85 relativo
all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su strada, e
la  direttiva  88/599/CEE  concernente l'applicazione del regolamento
(CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1360/02  del 13 giugno 2002 della
Commissione,  che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento  (CEE)  n.  3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
  Vista   la   legge   29 dicembre   1993,  n.  580,  riguardante  il
riordinamento  delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e in particolare l'art. 2, comma 2;
  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare, gli articoli 20 e 50,
relativi   all'attribuzione   delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59,  ed  in particolare l'art. 29, comma 2, come
modificato  dal  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo
alla  facolta'  da  parte del Ministero delle attivita' produttive di
avvalersi   degli   uffici  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norma   di   attuazione   delle   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  concernente  il  trasferimento alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernente,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernente  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista  la  legge  regionale  20 maggio  2002,  n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdoªtaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per
il  trasferimento  alle  camere  di  commercio  delle  funzioni e dei
compiti  degli  uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante
attuazione   della   direttiva  1999/93/CE,  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  in
particolare l'art. 8, comma 2;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente
disposizioni  attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio
del  24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85
del  Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada, in particolare l'art. 3, comma 8;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli
uffici  metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a
decorrere  dal  1° gennaio  2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che  attribuisce  le  funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Visti   i   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
17 gennaio  2003  e  8 agosto  2003, recanti l'approvazione del nuovo
statuto  dell'Unione  italiana  delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 gennaio  2004,  recante  regole  tecniche  per  la  formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 ottobre  2003  recante «Approvazione dello schema nazionale per la
valutazione  e  certificazione  della  sicurezza  nel  settore  della
tecnologia  dell'informazione,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 10/2002»;
  Vista  la direttiva del Ministero per l'innovazione e le tecnologie
18 dicembre   2003,   contenente   «Linee   guida   in   materia   di
digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004»;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  14 luglio  2003,
relativa  alla  pubblicazione  dei  numeri  di  riferimento  di norme
generalmente  riconosciute  relative  a prodotti di firma elettronica
conformemente  alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 175/45 del 15 luglio 2003;
  Ravvisata  la  necessita' di assicurare gli standard di sicurezza e
di   salvaguardia  dell'ordine  pubblico  connessi  all'attivita'  di
rilascio e gestione delle carte tachigrafiche;
  Esperita  la  procedura  di consultazione prevista dall'art. 19 del
regolamento (CEE) n. 3821/85;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Adottano
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui:
    a) all'art.   1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
    b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
  2. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto, si intende,
altresi', per:
    a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica;
    b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre
1985  cosi'  come  integrato  e  modificato  dal  regolamento (CE) n.
2135/98  del  24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n.
1360/02 del 13 giugno 2002;
    c) «Ministero»:   il   Ministero   delle   attivita'  produttive,
Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori;
    d) «camere  di  commercio»:  le  camere  di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  e  la camera valdostana delle imprese e
delle professioni;
    e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio;
    f) «gestore  del  sistema  informativo»:  la  societa' consortile
Infocamere  S.c.p.a.  costituita  dalle  camere di commercio ai sensi
dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    g) «sistema  informativo»:  il  sistema  elettronico e telematico
delle camere di commercio;
    h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente,
la   carta  dell'officina,  la  carta  dell'azienda  e  la  carta  di
controllo;
    i) «dati  amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle
carte  tachigrafiche  e  che  possono essere oggetto di variazione ai
sensi dei regolamenti comunitari;
    l) «residenza  normale»:  il  luogo  in  cui  una  persona dimora
abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno,
per  interessi  personali  e professionali o, nel caso di una persona
che  non  abbia  interessi professionali, per interessi personali che
rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui
essa abita.