IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85; Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, riguardante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e in particolare l'art. 2, comma 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo alla facolta' da parte del Ministero delle attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norma di attuazione delle statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdoªtaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in particolare l'art. 8, comma 2; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, in particolare l'art. 3, comma 8; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2003 e 8 agosto 2003, recanti l'approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 recante «Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 10/2002»; Vista la direttiva del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003, contenente «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004»; Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175/45 del 15 luglio 2003; Ravvisata la necessita' di assicurare gli standard di sicurezza e di salvaguardia dell'ordine pubblico connessi all'attivita' di rilascio e gestione delle carte tachigrafiche; Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Adottano il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui: a) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresi', per: a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica; b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 cosi' come integrato e modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002; c) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; d) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la camera valdostana delle imprese e delle professioni; e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio; f) «gestore del sistema informativo»: la societa' consortile Infocamere S.c.p.a. costituita dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580; g) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle camere di commercio; h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'azienda e la carta di controllo; i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle carte tachigrafiche e che possono essere oggetto di variazione ai sensi dei regolamenti comunitari; l) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.