Art. 10. Disposizioni particolari per la carta del conducente 1. Il conducente, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, puo' continuare a guidare senza la carta per un massimo di quindici giorni, o per un periodo piu' lungo, se cio' fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilita' di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo. 2. In caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio del numero identificativo della stessa, il titolare della carta dovra' inoltrare richiesta di modifica della carta stessa.