Art. 10.
        Disposizioni particolari per la carta del conducente

  1. Il  conducente,  nei  casi  previsti  dall'art. 9, comma 3, puo'
continuare  a  guidare  senza  la  carta  per  un massimo di quindici
giorni, o per un periodo piu' lungo, se cio' fosse indispensabile per
riportare  il  veicolo  presso la sede dell'azienda, a condizione che
possa dimostrare l'impossibilita' di esibire o di utilizzare la carta
durante tale periodo.
  2. In  caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio
del  numero  identificativo  della  stessa,  il  titolare della carta
dovra' inoltrare richiesta di modifica della carta stessa.