Art. 11.
             Confisca o ritiro della carta tachigrafica

  1. La confisca o il ritiro di una carta da parte delle autorita' di
controllo  sono  comunicati alla camera di commercio che ha emesso la
carta  la quale provvede ad annotare la denominazione di «confiscata»
o  «ritirata»  in  un  apposito  elenco.  Qualora  la carta sia stata
rilasciata in un altro Stato membro, la camera di commercio, provvede
a  notificare  anche in via telematica il provvedimento all'autorita'
competente dello Stato membro che ha emesso la carta.