Art. 11. Confisca o ritiro della carta tachigrafica 1. La confisca o il ritiro di una carta da parte delle autorita' di controllo sono comunicati alla camera di commercio che ha emesso la carta la quale provvede ad annotare la denominazione di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco. Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la camera di commercio, provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorita' competente dello Stato membro che ha emesso la carta.