Art. 2. Finalita' 1. Il presente decreto disciplina le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati nonche' per la tenuta del registro relativo alle carte di officina e di montatore rilasciate ai soggetti autorizzati. 2. Le carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle definite dal regolamento ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'impresa e la carta di controllo.