Art. 2.
                              Finalita'

  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita' per il rilascio
delle  carte  tachigrafiche  e per la tenuta del registro relativo ai
marchi  ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati nonche' per la
tenuta  del  registro  relativo alle carte di officina e di montatore
rilasciate ai soggetti autorizzati.
  2. Le  carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle
definite  dal regolamento ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del   decreto   ministeriale   31 ottobre  2003,  n.  361.  Le  carte
tachigrafiche  sono  suddivise in quattro diverse tipologie: la carta
del  conducente,  la  carta dell'officina, la carta dell'impresa e la
carta di controllo.