Art. 3. Principi organizzativi Emissione e rilascio delle carte tachigrafiche 1. Le camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal regolamento. Allo stesso modo acquisiscono i dati e le informazioni stabilite dall'art. 12 del regolamento. 2. Le carte sono rilasciate, con modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea. 3. Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle camere di commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o la sua sede entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza conforme ai modelli approvati dal Ministero contenenti anche le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le carte tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal regolamento. 4. Le camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono l'interoperabilita' del sistema delle carte tachigrafiche previsto dal regolamento e forniscono il supporto elettronico e telematico per l'effettuazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche. 5. Alla scadenza del periodo di validita' il possessore della carta e' tenuto alla sua restituzione. La carta deve altresi' essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti piu' della carta per l'esercizio della sua attivita' ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa. In caso di comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attivita', l'ufficio del registro delle imprese presso cui e' stata presentata la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo, a sospendere la validita' della carta e a richiedere al titolare della stessa la restituzione qualora questi non vi abbia gia' provveduto.