Art. 3.
Principi organizzativi Emissione e rilascio delle carte tachigrafiche

  1. Le   camere   di  commercio,  avvalendosi  del  proprio  sistema
informativo,  predispongono  gli  strumenti  elettronici e telematici
necessari  alla  emissione  delle  carte  tachigrafiche  ed  al  loro
rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal regolamento.
Allo  stesso  modo  acquisiscono  i  dati e le informazioni stabilite
dall'art. 12 del regolamento.
  2. Le  carte  sono  rilasciate,  con modalita' omogenee su tutto il
territorio  nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia
superiore  alla  media  del  costo praticato negli altri Stati membri
dell'Unione europea.
  3. Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle camere di commercio
del  luogo  in  cui  il richiedente ha la sua residenza o la sua sede
entro   quindici   giorni  lavorativi  dal  ricevimento  dell'istanza
conforme  ai  modelli  approvati  dal  Ministero  contenenti anche le
dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  degli articoli 46, 47 e 48 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000.  Le  carte
tachigrafiche  vengono  registrate  secondo  le prescrizioni tecniche
indicate dal regolamento.
  4. Le  camere  di  commercio, mediante il loro sistema informativo,
garantiscono    l'interoperabilita'    del    sistema   delle   carte
tachigrafiche  previsto  dal  regolamento  e  forniscono  il supporto
elettronico   e   telematico  per  l'effettuazione  delle  operazioni
connesse  al  rilascio,  alla  sostituzione  e  al blocco delle carte
tachigrafiche.
  5. Alla scadenza del periodo di validita' il possessore della carta
e'  tenuto  alla  sua  restituzione.  La  carta  deve altresi' essere
restituita  in  tutti  i casi in cui il possessore non necessiti piu'
della  carta per l'esercizio della sua attivita' ovvero abbia perso i
requisiti  necessari  al  rilascio  della  carta  stessa.  In caso di
comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attivita',
l'ufficio  del  registro delle imprese presso cui e' stata presentata
la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo,
a  sospendere  la  validita'  della  carta e a richiedere al titolare
della  stessa  la  restituzione  qualora  questi  non  vi  abbia gia'
provveduto.