Art. 4. Carta del conducente 1. La carta del conducente e' richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85. 2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: titolarita' di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre; non essere titolare di un'altra carta tachigrafica; residenza nello Stato italiano. 3. La carta deve riportare a stampa il nome e cognome del richiedente, la foto, la firma, la data di nascita e il numero della patente di guida. 4. Alla ricezione della domanda di prima emissione, modifica o rinnovo della carta, la camera di commercio competente accerta la validita' della patente di guida del richiedente e verifica che la categoria della patente sia di livello adeguato per la guida dei veicoli interessati all'installazione del cronotachigrafo digitale. 5. La carta del conducente ha un periodo di validita' di cinque anni.