Art. 4.
                        Carta del conducente

  1. La  carta  del  conducente e' richiesta per la guida dei veicoli
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85.
  2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
    titolarita'  di  una  patente  di  guida  valida,  e di categoria
appropriata al mezzo da condurre;
    non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;
    residenza nello Stato italiano.
  3. La  carta  deve  riportare  a  stampa  il  nome  e  cognome  del
richiedente,  la foto, la firma, la data di nascita e il numero della
patente di guida.
  4. Alla  ricezione  della  domanda  di  prima emissione, modifica o
rinnovo  della  carta,  la  camera di commercio competente accerta la
validita'  della  patente  di guida del richiedente e verifica che la
categoria  della  patente  sia  di  livello adeguato per la guida dei
veicoli interessati all'installazione del cronotachigrafo digitale.
  5. La  carta  del  conducente  ha un periodo di validita' di cinque
anni.