Art. 5. Carta dell'officina 1. La carta dell'officina e' richiesta dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attivita' di installazione e manutenzione dell'apparecchio di controllo. Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalita' atte ad impedire la conoscibilita' del codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente. 2. La carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo dell'impresa nonche' il numero di iscrizione al registro delle imprese. 3. La carta dell'officina ha un periodo di validita' di un anno.