Art. 7. Carta di controllo 1. La carta di controllo e' richiesta alla camera di commercio competente per territorio, esclusivamente, dalle autorita' deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza sul lavoro, e sul trasporto stradale, ovvero, adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio possono stipulare, con modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli uffici territoriali di governo, e, comunque, con le amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici, per il rilascio delle carte di controllo alle autorita' deputate ai controlli. 2. La carta riporta a stampa l'indicazione e l'indirizzo dell'autorita' di controllo individuata ai sensi del comma 1. 3. La carta di controllo ha un periodo di validita' di cinque anni.