Art. 7.
                         Carta di controllo

  1. La  carta  di  controllo  e'  richiesta alla camera di commercio
competente  per  territorio, esclusivamente, dalle autorita' deputate
ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza
sul  lavoro,  e sul trasporto stradale, ovvero, adibite o autorizzate
ai  servizi  di  polizia  stradale,  ai  sensi di quanto disposto dal
codice  della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio
possono  stipulare,  con  modalita'  omogenee  su tutto il territorio
nazionale,  convenzioni  con  gli  uffici territoriali di governo, e,
comunque,  con  le amministrazioni interessate in relazione ai propri
uffici  periferici,  per  il  rilascio  delle carte di controllo alle
autorita' deputate ai controlli.
  2. La   carta   riporta   a   stampa  l'indicazione  e  l'indirizzo
dell'autorita' di controllo individuata ai sensi del comma 1.
  3. La carta di controllo ha un periodo di validita' di cinque anni.