Art. 9. Modifica e sostituzione della carta tachigrafica 1. Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura stabilita per la prima emissione. 2. La richiesta di modifica della carta in corso di validita' riguarda la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto della emissione della carta stessa. 3. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la camera di commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza normale. 4. Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorita' di polizia dello Stato in cui si e' verificato l'evento. 5. Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avra' data di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita. 6. La camera di commercio, nei casi previsti dai commi 1 e 2, provvede al rilascio della nuova carta entro i quindici giorni lavorativi, successivi al momento in cui ha ricevuta l'istanza. Negli altri casi entro i cinque giorni lavorativi successivi.