Art. 9.
          Modifica e sostituzione della carta tachigrafica

  1. Alla  richiesta di modifica di una carta tachigrafica rilasciata
da  altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in
Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura
stabilita per la prima emissione.
  2. La  richiesta  di  modifica  della  carta  in corso di validita'
riguarda  la  variazione  dei dati amministrativi registrati all'atto
della emissione della carta stessa.
  3. In  caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o
furto    della    carta,    il   possessore,   entro   sette   giorni
dall'accertamento  dell'evento,  deve  chiederne  il  blocco  e/o  la
sostituzione  presso  la camera di commercio in cui il richiedente ha
la sede e la residenza normale.
  4. Al  fine  di  impedire  la falsificazione ovvero l'uso improprio
delle  carte  tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento,
il  furto  o  lo  smarrimento della carta deve formare oggetto di una
denuncia  alle  autorita'  di  polizia  dello  Stato  in  cui  si  e'
verificato l'evento.
  5. Il  rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto
e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di
modifica  o  sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una
precedente  dichiarata  rubata, smarrita o malfunzionante, avra' data
di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita.
  6. La  camera  di  commercio,  nei  casi  previsti dai commi 1 e 2,
provvede  al  rilascio  della  nuova  carta  entro  i quindici giorni
lavorativi, successivi al momento in cui ha ricevuta l'istanza. Negli
altri casi entro i cinque giorni lavorativi successivi.