IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
  Visto  il  comma  1  dell'art.  161  del  testo  unico  della legge
sull'ordinamento   degli   enti  locali,  approvato  con  il  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, il quale prevede che gli enti
locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto
di  bilancio,  con  modalita'  da  fissarsi  con decreto del Ministro
dell'interno;
  Visto  il  comma  2  del  citato  art.  161 il quale prevede che le
modalita'  della  certificazione siano stabilite tre mesi prima della
scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
  Rilevata  la necessita' di emanare le modalita' di compilazione del
certificato   relativo   al   conto  di  bilancio  2004,  nonche'  di
individuare i termini e le modalita' di presentazione;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 9,
secondo   il   quale   spetta  alla  regione  Friuli  Venezia  Giulia
disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli
stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei
servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o  attribuite  a  comuni  e  province,  per i quali lo Stato provvede
separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla
normativa statale;
  Visto  l'art.  6  del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431,
secondo  il  quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in
materia  di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio
e  di  contratti  degli  enti locali della Valle d'Aosta e delle loro
aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali;
  Visto il comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che
al  conto  di  bilancio  venga  annessa  la  tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta';
  Considerato  che, per l'anno 2004, non essendo state determinate le
modalita'  di  definizione  di  ente  strutturalmente deficitario, la
tabella  contenente i parametri obiettivi non deve essere allegata al
certificato di conto di bilancio per l'anno 2004;
  Ritenuto  di  rinviare ad altro decreto la fissazione dei termini e
delle  modalita'  di  presentazione  della  tabella  dei parametri di
deficitarieta';
  Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione
dei  dati  del  conto  di  bilancio anche attraverso l'adozione di un
sistema  informatizzato  di  certificazione  che comunque tenga conto
delle modalita' di certificazione relativa al conto di bilancio 2004;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  comuni,  le  province,  le  comunita' montane e le unioni di
comuni  devono  predisporre  e  presentare un certificato di conto di
bilancio  2004  in  versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle  prescrizioni  di  cui  ai  successivi  articoli 3  e  4.  Tale
certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme
agli  allegati  modelli  ed  alle specifiche tecniche che fanno parte
integrante del presente decreto.
  2.  I  comuni  e  le  unioni dei comuni sono tenuti a presentare il
certificato  del conto di bilancio 2004 su supporto magnetico (floppy
disk),  sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli
estremi  dell'omologazione  ministeriale  del  software, oltre che in
stampa  originale  e tre copie autenticate, non oltre il 30 settembre
2005,  ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali
delle  regioni  Valle  d'Aosta  e  Trentino  Alto Adige sono tenuti a
presentare il certificato del conto di bilancio 2004 con le modalita'
e  nel  termine  predetti,  rispettivamente,  alla  presidenza  della
regione  della  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di
Trento  e  Bolzano,  competenti  per territorio. L'ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
  3.  Le  province e le comunita' montane sono tenute a presentare il
certificato  del conto di bilancio 2004 su supporto magnetico (floppy
disk),  sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli
estremi  dell'omologazione  ministeriale  del  software, oltre che in
stampa   originale   e   quattro  copie  autenticate,  non  oltre  il
30 settembre 2005, ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli
enti  locali  delle  regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono
tenuti  a presentare il certificato del conto di bilancio 2004 con le
modalita'  e  nel  termine predetti, rispettivamente, alla presidenza
della  regione  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di
Trento  e  Bolzano,  competenti  per territorio. L'ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
  4.  I  comuni,  le  comunita'  montane  e le unioni di comuni della
regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri
di cui all'allegato tecnico.
  5.  I  comuni  inclusi nel campione dell'I.S.T.A.T., come da elenco
visualizzato       sul       sito       internet      dell'I.S.T.A.T.
«http://indata.istat.it/sip/comuni/comccb04.html»,   le   unioni  dei
comuni,   le   province   e   le   comunita'  montane  trasmetteranno
direttamente   al  detto  Istituto,  secondo  le  modalita'  da  esso
impartite,    un'ulteriore   copia   del   certificato   cartaceo   e
informatizzato come al successivo art. 3, commi 6 e 7.
  6. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione
della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e
Bolzano  devono  apporre  sul  frontespizio del certificato il timbro
indicante la data di arrivo del medesimo.
  7. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione
della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e
Bolzano,   invieranno   l'originale   dei  certificati  al  Ministero
dell'interno, nonche', una copia alla Corte dei conti - Sezione delle
Autonomie,  una  all'I.S.T.A.T.,  una  all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a
seconda della tipologia di ente locale.
  8.   All'originale   del  certificato  che  sara'  successiva  cura
dell'ufficio   territoriale   del  Governo  far  pervenire  a  questo
Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente
la  copia  informatica  da  cui  e'  stata  prodotta  la stampa degli
originali  stessi,  con l'indicazione in etichetta originale del nome
dell'ente,  della  provincia e della dizione «certificato di conto di
bilancio  2004».  La predetta etichetta che deve essere fornita dalla
ditta  deve contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa
e gli estremi dell'omologazione ministeriale.