Art. 4.
      Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti
  1.  Possono  accedere all'incentivazione alla produzione di energia
elettrica  mediante  conversione fotovoltaica dell'energia solare, di
cui  al  presente  decreto,  gli  impianti  fotovoltaici  di  potenza
nominale  non  inferiore  a  1 kW e non superiore a 1000 kW collegati
alla  rete  elettrica,  ivi  incluse  le  piccole reti isolate di cui
all'art.  2,  comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
entrati  in  esercizio,  a seguito di nuova costruzione o rifacimento
totale,  in  data  successiva  al  30 settembre  2005, i cui soggetti
responsabili   inoltrano   la   domanda   di   accesso  alle  tariffe
incentivanti in conformita' all'art. 7.
  2.  Possono  accedere all'incentivazione alla produzione di energia
elettrica  mediante  conversione fotovoltaica dell'energia solare, di
cui  al  presente  decreto,  gli impianti fotovoltaici collegati alla
rete  elettrica,  ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art.
2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in
esercizio,   a   seguito   di   potenziamento,   in  data  successiva
30 settembre  2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta
a   seguito   dell'intervento   di   potenziamento,  i  cui  soggetti
responsabili   inoltrano   la   domanda   di   accesso  alle  tariffe
incentivanti in conformita' all'art. 7.
  3.  Ai  fini  dell'accesso  all'incentivazione  alla  produzione di
energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica  dell'energia
solare,  di  cui  al  presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i
relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme
tecniche richiamate in allegato 1.
  4.  Gli  impianti  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  devono  essere
realizzati  con  componenti  che  assicurino  l'osservanza  delle due
seguenti condizioni:
    a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,
dove:
    Pcc  e'  la  potenza in corrente continua misurata all'uscita del
generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%,
    Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
    I  e'  l'irraggiamento  [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con
precisione migliore del ± 3%;
    Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova
standard;
  Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
    b) Pca > 0,9 * Pcc,
dove:
    Pca   e'   la  potenza  attiva  in  corrente  alternata  misurata
all'uscita  del  gruppo  di  conversione  della  corrente continua in
corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
  Tale  condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza
di  targa  del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua in
corrente alternata.
  5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati alla rete
elettrica in bassa o media tensione.