Art. 4. Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti 1. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformita' all'art. 7. 2. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di potenziamento, in data successiva 30 settembre 2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformita' all'art. 7. 3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1. 4. Gli impianti di cui all'art. 6, comma 3, devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni: a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove: Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%, Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico; I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%; Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard; Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2. b) Pca > 0,9 * Pcc, dove: Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%. Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata. 5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media tensione.