Art. 10.
             Nuove norme sull'identificazione personale

  1.  All'articolo 349, del codice di procedura penale, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano (( il
prelievo di capelli o saliva )) e manca il consenso dell'interessato,
la  polizia  giudiziaria  procede  al  prelievo coattivo nel rispetto
della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta,
oppure  resa  oralmente  e  confermata  per  iscritto,  del  pubblico
ministero».
  2.  All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo
le  parole:  «non  oltre  le  dodici ore», sono aggiunte le seguenti:
«ovvero,  previo  avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre
le   ventiquattro   ore,   nel  caso  che  l'identificazione  risulti
particolarmente  complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita'
consolare  o  di  un interprete (( ed in tal caso con facolta' per il
soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente». ))
  3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le
parole:  «da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite le
seguenti:  «o  da  una  persona  sottoposta  ad  indagini alla stessa
autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
  4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
    «Art.  497-bis.  ( (( Possesso )) e fabbricazione di documenti di
identificazione  falsi).  Chiunque  e'  trovato  in  possesso  di  un
documento  falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni.
  La  pena  di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta'
per  chi  fabbrica  o  comunque  forma  il documento falso, ovvero lo
detiene fuori dei casi di uso personale».
  4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
   (( «Il  contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e
con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro». ))
  4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Se gli accertamenti
comportano  il  prelievo  di  materiale  biologico,  si  osservano le
disposizioni del comma 2-bis (( dell'articolo 349». ))
  4-quater.  Le  disposizioni  di cui al comma 2-bis (( dell'articolo
349  del  codice  di  procedura  penale  si  osservano  anche  per le
procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge
21 marzo  1978,  n.  59,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
18 maggio 1978, n. 191. ))