Art. 10. Nuove norme sull'identificazione personale 1. All'articolo 349, del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano (( il prelievo di capelli o saliva )) e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero». 2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete (( ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente». )) 3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini». 4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 497-bis. ( (( Possesso )) e fabbricazione di documenti di identificazione falsi). Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale». 4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: (( «Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro». )) 4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis (( dell'articolo 349». )) 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis (( dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. ))