Art. 11.
                  Permesso di soggiorno elettronico

  1.  Il  comma  8  dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  «8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di soggiorno di cui
all'articolo   9   sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a
tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai  modelli  da  approvare  con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie in
attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante  l'adozione  di  un  modello  uniforme  per i permessi di
soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi. Il permesso di
soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  rilasciati  in conformita' ai
predetti  modelli  recano  inoltre  i dati personali previsti, per la
carta  di  identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al com-ma 1, non
possono  derivare  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.