Art. 12.
 Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato

  1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' aggiunto il
seguente:
    Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato).
  «1.  In  ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la
persona  sottoposta  alle  indagini  o l'imputato e' stato segnalato,
anche  sotto  diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di
un  reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il
quale  si  procede,  sono  eseguite  le  comunicazioni  all'autorita'
giudiziaria   competente   ai   fini  dell'applicazione  della  legge
penale.».