Art. 12. Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato 1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato). «1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.».