Art. 13.
         Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

  1.  All'articolo  380, comma 2, lettera i), del codice di procedura
penale,  le  parole:  «non  inferiore  nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
  2.  All'articolo  381,  comma  2, del codice di procedura penale e'
aggiunta,  in  fine,  la  seguente  lettera:  «m-bis)  fabbricazione,
detenzione  o  uso  di  documento  di  identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale.».
  3.  All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
un    delitto   commesso   per   finalita'   di   terrorismo,   anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;
    b) al  comma 3, le parole «specifici elementi che rendano fondato
il  pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite
dalle seguenti:
      «specifici  elementi, quali il possesso di documenti falsi, che
rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».