Art. 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo 1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. 2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.». 3. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»; b) al comma 3, le parole «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».