Art. 14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: «2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.». 2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato. 3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.». 4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.». 5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.». 6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Congelamento dei beni). - 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, e successive modificazioni e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.». 7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.».