Art. 14.
           Nuove norme in materia di misure di prevenzione

  1.  Il  comma  2  dell'articolo  9 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e le prescrizioni
inerenti  alla  sorveglianza  speciale  con l'obbligo o il divieto di
soggiorno,  si  applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
  2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
  3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Quando  non  vi e' stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
il   divieto  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  della  legge
27 dicembre  1956,  n.  1423;  si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
  4.  L'articolo  5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della
legge  27 dicembre  1956,  n.  1423,  quando  l'inosservanza concerne
l'allontanamento  abusivo  dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del
soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.».
  5.  All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «In  ogni  caso  si  procede d'ufficio e quando i delitti di cui al
primo  comma,  per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria  puo'  procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi di
flagranza.».
  6.  Nel  decreto-legge  12 ottobre  2001,  n.  369,  convertito con
modificazioni  dalla  legge  14 dicembre  2001,  n. 431, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  «Art.  1-bis  (Congelamento dei beni). - 1. Quando sulla base delle
informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti
elementi  per  formulare  al  Comitato  per le sanzioni delle Nazioni
Unite  o  ad  altro  organismo internazionale competente proposte per
disporre  il  congelamento  di  fondi  o di risorse economiche, quali
definiti  dal  regolamento  CE  881/2002  del Consiglio del 27 maggio
2002,  e successive modificazioni e sussiste il rischio che i fondi o
le  risorse  possano  essere,  nel  frattempo,  dispersi, occultati o
utilizzati  per  il  finanziamento  di  attivita'  terroristiche,  il
presidente  del  Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione
al  procuratore  della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2
della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
  7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  «Le   disposizioni   di   cui  al  primo  comma,  anche  in  deroga
all'articolo   14   della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  quelle
dell'articolo   22  della  presente  legge  possono  essere  altresi'
applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per
le  sanzioni  delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale
competente  per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di risorse
economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o
le  risorse  possano  essere  dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento  di  organizzazioni  o  attivita'  terroristiche, anche
internazionali.».