Art. 15.
        Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

  1.  Dopo  l'articolo  270-ter  del  codice  penale  sono inseriti i
seguenti:
  «Art.  270-quater  (Arruolamento  con finalita' di terrorismo anche
internazionale).  -   Chiunque,   al   di   fuori  dei  casi  di  cui
all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di
((  atti  di  violenza  ovvero  di  sabotaggio  di  servizi  pubblici
essenziali,  con  finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti contro
uno  Stato  estero,  un'istituzione o un organismo internazionale, e'
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
  Art.  270-quinquies  (Addestramento  ad  attivita' con finalita' di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di
cui  all'articolo  270-bis,  addestra  o comunque fornisce istruzioni
sulla  preparazione  o  sull'uso  di  materiali esplosivi, di armi da
fuoco  o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive
o  pericolose,  nonche'  di  ogni  altra  tecnica  o  metodo  per  il
compimento  di  ((  atti  di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti
contro    uno   Stato   estero,   un'istituzione   o   un   organismo
internazionale,  e'  punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
((  Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono
considerate  con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro
natura  o  contesto,  possono  arrecare  grave danno ad un Paese o ad
un'organizzazione  internazionale  e  sono  compiute  allo  scopo  di
intimidire   la   popolazione  o  costringere  i  poteri  pubblici  o
un'organizzazione  internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un  qualsiasi  atto  o  destabilizzare  o  distruggere  le  strutture
politiche  fondamentali,  costituzionali,  economiche e sociali di un
Paese   o  di  un'organizzazione  internazionale,  nonche'  le  altre
condotte   definite   terroristiche   o  commesse  con  finalita'  di
terrorismo  da  convenzioni  o  altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l'Italia.». ))
  1-bis.  All'articolo  414 del codice penale, dopo il terzo comma e'
aggiunto il seguente:
    «Fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  302, se l'istigazione o
l'apologia  di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo
o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta».