Art. 17.
            Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

  1. All'articolo 148, del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti
con  detenuti  ed  in  quelli  davanti  al  tribunale del riesame, il
giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano
eseguite  dalla  Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari
sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo»;
    b) il comma 2-ter e' abrogato.
  2.  All'articolo  151  del codice di procedura penale il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
  «1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero
dalla  polizia  giudiziaria  nei  soli  casi  di  atti  di indagine o
provvedimenti  che  la  stessa  polizia  giudiziaria  e'  delegata  a
compiere o e' tenuta ad eseguire».
  3.  All'articolo  59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le  parole:  «Gli  ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono
tenuti  a  eseguire  i  compiti  a  essi  affidati»  sono inserite le
seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».
  4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  20  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di
pace»;
    b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3.  La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».
  4.  La  citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato,  al  suo  difensore  e  alla parte offesa almeno trenta
giorni prima della data dell'udienza.»;
    c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
    «Citazione a giudizio»;
    d) all'articolo  50,  comma  1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
    «a)  nell'udienza  dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori  onorari  addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da  non  piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le  funzioni  di  ufficiale  di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza  che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di  specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
  5.  All'articolo  72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di
cui  al  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12,  la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
    «a)  nell'udienza  dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori  onorari  addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da  non  piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le  funzioni  di  ufficiale  di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza  che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di  specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
((  5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in
quiescenza   non   puo'  in  nessun  caso  essere  considerato  quale
richiamato in servizio. ))
  6.  Per  i  procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura
penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 ((
del  presente  articolo  )) e rimane ferma la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.