Art. 18.
Servizi  di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle
                          forze di polizia

  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni e i compiti dell'autorita' di
pubblica  sicurezza,  degli organi di polizia e delle altre autorita'
eventualmente  competenti,  e'  consentito  l'affidamento  a  guardie
giurate  dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di
sicurezza   sussidiaria   nell'ambito   dei   porti,  delle  stazioni
ferroviarie  e  dei  relativi  mezzi  di  trasporto e depositi, delle
stazioni  delle  ferrovie  metropolitane  e  dei  relativi  mezzi  di
trasporto  e  depositi,  nonche' nell'ambito delle linee di trasporto
urbano,  per  il  cui  espletamento  non  e' richiesto l'esercizio di
pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
((  2.  Il  Ministro  dell'interno,  ai  fini  di  cui  al  comma  1,
stabilisce  con  proprio  decreto  le  condizioni  e le modalita' per
l'affidamento  dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti
concessionari,  con  particolare  riferimento  all'addestramento  del
personale   impiegato,   alla   disponibilita'  di  idonei  mezzi  di
protezione  individuale  per  il  personale  stesso, al documentato e
puntuale  rispetto  di  ogni  disposizione  di legge o regolamento in
materia,  incluse  le  caratteristiche  funzionali delle attrezzature
tecniche  di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare
la  contemporanea  realizzazione  delle  esigenze  di  sicurezza e di
quelle del rispetto della dignita' della persona.
  3. (Soppresso).
  3-bis.   Per   interventi   a   carico  dello  Stato  per  favorire
l'attuazione  del  presente  articolo  e'  istituito  un fondo pari a
1.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2005.  Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))