(( Art. 18-bis.
                    Impiego della forza pubblica

  1.  Al  comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128,
dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: «In casi eccezionali
di  necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4
della legge 22 maggio 1975, n. 152». ))