(( Art. 18-bis. Impiego della forza pubblica 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In casi eccezionali di necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152». ))