(( Art. 18-ter.
      Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali

  1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici
in  occasione  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  Torino  2006, il
Ministero  dell'interno  dispone  l'adozione  da  parte  del Comitato
organizzatore  dei  Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza
attiva  e  passiva,  atte  a  prevenire  turbamenti  e atti contro la
pubblica  incolumita'  e  ne garantisce l'impiego attraverso le forze
dell'ordine.  Le  attrezzature  stesse saranno acquisite dal Comitato
sulla base delle prescrizioni del Ministero.
  2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni
di  euro  per  l'anno  2005.  Al  relativo onere si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  conto  capitale « Fondo speciale» dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. ))