Art. 2.
             Permessi di soggiorno a fini investigativi

  1.  Anche  fuori  dei  casi  di  cui  al  capo II del decreto-legge
15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo   1991,   n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui
all'articolo  18  del  testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito  denominato:  «decreto  legislativo  n.  286  del 1998», e in
deroga  a  quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n.
286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini
o  di  un  procedimento  relativi a delitti commessi per finalita' di
terrorismo,   anche   internazionale,   o  di  eversione  dell'ordine
democratico,   vi  e'  l'esigenza  di  garantire  la  permanenza  nel
territorio   dello   Stato   dello   straniero   che   abbia  offerto
all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente  le  caratteristiche  di  cui  al  comma 3 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, (( autonomamente )) o
su  segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle
Forze di polizia (( ovvero dei direttori )) dei Servizi informativi e
di  sicurezza, (( ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della
Repubblica,  ))  rilascia  allo  straniero  uno  speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
  2.  Con  la  segnalazione  di  cui  al  comma 1, sono comunicati al
questore  gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi   indicate,   con  particolare  riferimento  alla  rilevanza  del
contributo offerto dallo straniero.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del presente
articolo  puo'  essere  rinnovato,  per  motivi  di  giustizia  o  di
sicurezza   pubblica.   Esso   e'   revocato   in  caso  di  condotta
incompatibile   con   le   finalita'   dello  stesso,  segnalate  dal
procuratore  della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o
comunque  accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
  4.  Per  quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
  5.   Quando   la  collaborazione  offerta  ha  avuto  straordinaria
rilevanza  per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici  alla  vita  o  all'incolumita'  delle  persone o per la
concreta  riduzione  delle  conseguenze  dannose  o  pericolose degli
attentati stessi (( ovvero per identificare i responsabili di atti di
terrorismo,  )) allo straniero puo' essere concessa, (( con le stesse
modalita' di cui al comma 1 )) la carta di soggiorno, anche in deroga
alle  disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998.