Art. 3.
Nuove  norme  in  materia di espulsioni degli stranieri per motivi di
                     prevenzione del terrorismo

  1.  Oltre  a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
1,   del   decreto  legislativo  n.  286  del  1998  il  ((  Ministro
dell'interno   o,  su  sua  delega,  ))  il  prefetto  puo'  disporre
l'espulsione  dello  straniero appartenente ad una delle categorie di
cui  all'articolo  18  della  legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui
confronti  vi  sono  fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel   territorio  dello  Stato  possa  in  qualsiasi  modo  agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  l'espulsione  e'  eseguita
immediatamente,  salvo  che  si  tratti di persona detenuta, anche in
deroga  alle  disposizioni  del  comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo   25 luglio   1998,   n.  286,  concernenti  l'esecuzione
dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di
quelle  di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si
procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3.  Il  prefetto  puo'  altresi' omettere, sospendere o revocare il
provvedimento  di  espulsione  di  cui  all'articolo 13, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  286 del 1998, informando preventivamente il
Ministro   dell'interno,  quando  sussistono  le  condizioni  per  il
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di  cui all'articolo 2 (( del
presente  decreto, )) ovvero quando sia necessario per l'acquisizione
di  notizie  concernenti  la  prevenzione di attivita' terroristiche,
ovvero   per   la  prosecuzione  delle  indagini  o  delle  attivita'
informative   dirette   alla   individuazione   o  alla  cattura  dei
responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
  4.  Contro  i  decreti  di  espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso  al tribunale amministrativo competente per territorio. (( Il
ricorso  giurisdizionale  in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione
del provvedimento.
  4-bis.  Nei  confronti  dei  provvedimenti di espulsione, di cui al
comma  1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e'
ammessa  la  sospensione  dell'esecuzione  in sede giurisdizionale ai
sensi  dell'articolo  21  della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, e
successive  modificazioni,  o  dell'articolo  36  del  regio  decreto
17 agosto 1907, n. 642. ))
  5.  Quando  nel  corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del
presente  articolo  e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286, la decisione dipende
dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o
il  segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto
o  i  contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati
al  Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per
un  tempo  superiore  a  due  anni,  il Tribunale amministrativo puo'
fissare  un  termine  entro  il  quale  l'amministrazione e' tenuta a
produrre   nuovi   elementi   per   la  decisione  o  a  revocare  il
provvedimento  impugnato.  Decorso  il predetto termine, il Tribunale
amministrativo decide allo stato degli atti.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 5 si applicano fino al
31 dicembre 2007.
  7.  All'articolo  13  del  decreto  legislativo n. 286 del 1998, il
comma 3-sexies e' (( abrogato )).