Art. 4.
     Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  delegare i
direttori  dei  Servizi  informativi  e  di  sicurezza  di  cui  agli
articoli 4  e  6  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l'autorizzazione  per  svolgere  le attivita' di cui all'articolo 226
delle  ((  norme )) di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura  penale,  ((  di  cui al )) decreto legislativo
28 luglio  1989,  n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la
prevenzione    di    attivita'    terroristiche    o   di   eversione
dell'ordinamento costituzionale.
((  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore
generale  presso la corte di appello del distretto in cui si trova il
soggetto  da  sottoporre  a controllo ovvero, nel caso in cui non sia
determinabile,  del  distretto  in  cui  sono  emerse  le esigenze di
prevenzione.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))