Art. 5.
                        Unita' antiterrorismo

  1.  Per  le  esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria
conseguenti  ai  delitti  di  terrorismo  di  rilevante  gravita', il
Ministro   dell'interno  costituisce  apposite  unita'  investigative
interforze,   formate  da  esperti  ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria  delle  forze  di polizia, individuati secondo criteri di
specifica  competenza  tecnico-professionale, definendo le risorse, i
mezzi  e  le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
  2.  Quando  procede  a  indagini  per delitti di cui al comma 2, il
pubblico  ministero  si  avvale  di regola delle Unita' investigative
interforze di cui al medesimo comma.