Art. 5. Unita' antiterrorismo 1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita', il Ministro dell'interno costituisce apposite unita' investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo comma.