Art. 6.
      Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e   fino   al   31 dicembre  2007  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa
che  prescrivono  o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico  o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi,   esclusi   comunque   i  contenuti  delle  comunicazioni,  e
limitatamente  alle  informazioni  che  consentono  la tracciabilita'
degli  accessi,  ((  nonche',  qualora  disponibili,  )) dei servizi,
debbono  essere  conservati  fino  a quella data dai fornitori di una
rete  pubblica  di  comunicazioni  o  di un servizio di comunicazione
elettronica  accessibile  al  pubblico,  fatte  salve le disposizioni
vigenti  che  prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati
del  traffico  conservati  oltre  i limiti previsti dall'art. 132 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente  per  le  finalita'  del presente decreto-legge, salvo
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
  2.  All'articolo 55,  comma  7,  del  decreto legislativo 1° agosto
2003,  n.  259,  le  parole  ((  «al  momento )) dell'attivazione del
servizio.» sono sostituite dalle seguenti:
  «prima  dell'attivazione  del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le
predette  imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga
garantita   l'acquisizione   dei  dati  anagrafici  riportati  su  un
documento  di  identita',  nonche'  del  tipo,  del  numero  e  della
riproduzione  del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano
il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
  3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole «al traffico telefonico», sono
inserite  le  parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
    b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le
medesime  finalita',  i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque   i  contenuti  delle  comunicazioni,  sono  conservati  dal
fornitore per sei mesi»;
    c) al  comma  2,  dopo  le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»
    d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi»,
sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
    e) al  comma  3,  le  parole:  «giudice  su  istanza del pubblico
ministero  o»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «pubblico ministero
anche su istanza»;
    f) (( dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    «4-bis.  Nei  casi  di  urgenza,  quando  vi e' fondato motivo di
ritenere  che  dal  ritardo  possa  derivare  grave  pregiudizio alle
indagini,  il  pubblico  ministero  dispone  la acquisizione dei dati
relativi   al   traffico  telefonico  con  decreto  motivato  che  e'
comunicato  immediatamente  e  comunque non oltre ventiquattro ore al
giudice   competente  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  in  via
ordinaria.  Il  giudice,  entro  quarantotto  ore  dal provvedimento,
decide  sulla  convalida  con  decreto  motivato.  Se  il decreto del
pubblico  ministero  non  viene  convalidato nel termine stabilito, i
dati acquisiti non possono essere utilizzati.». ))
  4.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con i Ministri interessati, ((
sentito  il  Garante  per  la  protezione dei dati personali, )) sono
definiti  le  modalita'  ed i tempi di attuazione della previsione di
cui  al comma 3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo ))
anche  in  relazione  alla  determinazione e allocazione dei relativi
costi,  con  esclusione,  comunque,  di  oneri  per il bilancio dello
Stato.