Art. 7.
Integrazione  della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
                       di telefonia e internet

((  1.  A  decorrere  dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino  al  31 dicembre  2007,  chiunque  intende  aprire  un  pubblico
esercizio  o  un  circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono
posti  a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali  utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve
chiederne  la  licenza  al  questore. La licenza non e' richiesta nel
caso   di  sola  installazione  di  telefoni  pubblici  a  pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))
  2.  Per  coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1,
la  licenza  deve  essere richiesta entro (( sessanta )) giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  La  licenza  si  intende  rilasciata  trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro  della  domanda.  Si  applicano in quanto compatibili le
disposizioni  dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto  18 giugno  1931,  n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in
materia  di  sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003,  n.  259,  ((  nonche'  le  attribuzioni  degli  enti locali in
materia. ))
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con il
Ministro  delle  comunicazioni  e  con  il Ministro per l'innovazione
tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
da  adottarsi  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, sono stabilite le
misure  che  il  titolare  o  il  gestore  di  un esercizio in cui si
svolgono  le  attivita' di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per
il  monitoraggio  delle  operazioni dell'utente e per l'archiviazione
dei  relativi  dati,  anche  in  deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 122,  e  dal  comma  3  dell'articolo  123  del decreto
legislativo  30 giugno  2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione   di  dati  anagrafici  riportati  su  un  documento  di
identita'  dei  soggetti  che  utilizzano  postazioni  pubbliche  non
vigilate  per  comunicazioni  telematiche  ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.
  5.  Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice
di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il  controllo  sull'osservanza  del  decreto  di  cui  al  comma  4 e
l'accesso  ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero
dell'interno   preposto   ai  servizi  di  polizia  postale  e  delle
comunicazioni.