(( Art. 7-bis

                        Sicurezza telematica

  1.  Ferme  restando  le  competenze  dei  Servizi  informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801,  l'organo  del  Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarita'  dei  servizi  di telecomunicazione assicura i servizi di
protezione  informatica  delle infrastrutture critiche informatizzate
di   interesse   nazionale   individuate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  operando mediante collegamenti telematici definiti con
apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1 e per la prevenzione e
repressione  delle  attivita'  terroristiche  o  di  agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria  appartenenti  all'organo  di  cui  al  comma  1  possono
svolgere  le  attivita'  di  cui  all'articolo 4,  commi  1  e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 dicembre  2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo
226  delle  norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati. ))