Art. 8.
Integrazione   della  disciplina  amministrativa  e  delle  attivita'
                   concernenti l'uso di esplosivi

  1.  Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  ((  di  cui al )) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dal  relativo  regolamento  di  esecuzione,  di  cui al regio decreto
6 maggio  1940,  n.  635,  il  Ministro  dell'interno, per specifiche
esigenze  di  pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati,
puo'  disporre,  con  proprio  decreto,  speciali limiti o condizioni
all'importazione,   commercializzazione,   trasporto   e  impiego  di
detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli
altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
  2.  Le  limitazioni  o condizioni di cui al comma 1, possono essere
disposte  anche  in attuazione di deliberazioni dei competenti organi
internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
  3.  All'articolo  163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
previo  nulla  osta del questore della provincia in cui l'interessato
risiede,  che  puo'  essere  negato  o  revocato  quando ricorrono le
circostanze  di  carattere  personale  previste  per  il diniego o la
revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».
  4. La revoca del nulla osta (( disposta ai sensi dell'articolo 163,
comma  2,  lettera  e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come
modificato  dal  comma  3  del presente articolo, )) e' comunicata al
comune  che  ha  rilasciato  la  licenza  e comporta il suo immediato
ritiro.
  5.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  2 ottobre  1967,  n. 895, e'
inserito il seguente:
  «Art.   2-bis.   -   1.  Chiunque  fuori  dei  casi  consentiti  da
disposizioni  di  legge  o  di regolamento addestra taluno o fornisce
istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica
))  sulla  preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
guerra,  di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o
pericolose  e  di  altri  congegni  micidiali e' punito, salvo che il
fatto  costituisca  piu'  grave reato, con la reclusione da uno a sei
anni».