Art. 9.
 Integrazione della disciplina amministrativa dell'attivita' di volo

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 731 del codice
della  navigazione,  dalla  legge  2 aprile 1968, n. 518, della legge
25 marzo  1985,  n.  106,  e  dalle  altre disposizioni di legge o di
regolamento   concernenti  le  attivita'  di  volo,  esclusi  i  voli
commerciali,  ed  il  conseguimento  o rinnovo dei relativi brevetti,
attestati  o  altre  forme  di certificazione, ovvero licenze o altre
abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre con
proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli
abilitativi  civili comunque denominati e l'ammissione alle attivita'
di   addestramento   pratico   siano   subordinati,  per  un  periodo
determinato,  non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al
nulla    osta   preventivo   del   questore,   volto   a   verificare
l'insussistenza,     nei     confronti    degli    interessati,    di
controindicazioni  agli  effetti  della  tutela  dell'ordine  e della
sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
((  2.  Il  Ministro  dell'interno,  per  gravi  motivi  di  ordine e
sicurezza  pubblica,  puo'  altresi' disporre che l'attivita' di volo
che  ha  luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da
parte  di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio
dell'attivita'   di   volo   rilasciati   da   organismi   esteri   o
internazionali    riconosciuti    dall'ordinamento   nazionale,   sia
subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo
in  cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o
destinazione. ))
  3.  Il  rifiuto  del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo
dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito
il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni,  delle  autorizzazioni  e di ogni altro titolo previsto
dall'ordinamento  per  l'esercizio  delle  attivita' di volo, nonche'
l'inefficacia   nel   territorio   dello  Stato  di  analoghi  titoli
rilasciati in altri Paesi.