(( Art. 9-bis.
            Prevenzione antiterroristica negli aeroporti

  1.  Anche  allo  scopo  di completare i necessari interventi per la
sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti,
l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC) e' autorizzato ad
utilizzare  un  importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere
si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n.  250,  come  rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita'
territoriale  relative  a  Sicilia  e  Sardegna.  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti individua, con proprio decreto, gli
interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse. ))