Art. 2.
            Requisiti tecnici e livelli di accessibilita'

  1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne
costituiscono  parte  integrante,  le linee guida recanti i requisiti
tecnici  e  i  diversi  livelli  per l'accessibilita', ai sensi degli
articoli 11  e  12  della  legge  e  nel  rispetto  dei criteri e dei
principi indicati dal regolamento.
  2.  Il  primo  livello  di accessibilita' dei siti Web e' accertato
previo  esito  positivo  della  verifica  tecnica  che  riscontra  la
conformita'  delle  pagine  dei  medesimi  siti  ai requisiti tecnici
elencati nell'allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.
  3.  I  requisiti  tecnici  si  applicano  anche  nei  casi in cui i
soggetti   di   cui   all'art.  3,  comma 1  della  legge  forniscono
informazioni  o  erogano  servizi mediante applicazioni Internet rese
disponibili  su  reti  Intranet  o  su  supporti,  come  CD-ROM, DVD,
utilizzabili  anche  in  caso di personal computer non collegato alla
rete.
  4.  Il secondo livello di accessibilita' riguarda la qualita' delle
informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola
in  primo,  secondo  e  terzo  livello  di  qualita'; tali livelli di
qualita'  sono  accertati  con  la  verifica  soggettiva attraverso i
criteri   di   valutazione  di  cui  all'allegato  B,  applicando  la
metodologia ivi indicata.