Art. 2. Requisiti tecnici e livelli di accessibilita' 1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne costituiscono parte integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita', ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento. 2. Il primo livello di accessibilita' dei siti Web e' accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformita' delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell'allegato A, applicando la metodologia ivi indicata. 3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete. 4. Il secondo livello di accessibilita' riguarda la qualita' delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualita'; tali livelli di qualita' sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all'allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.