Art. 4.
Specifiche  tecniche  per  la  sussistenza dei requisiti dei soggetti
                             valutatori

  1.  Le  persone  giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco
dei  valutatori di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento presentano
documentazione  idonea  a  comprovare  la  disponibilita'  di risorse
strumentali   tali  da  consentire  l'effettuazione  delle  verifiche
tecnica e soggettiva.
  2.  Le  persone  giuridiche  di  cui al comma 1 forniscono altresi'
elementi idonei a comprovare la disponibilita' delle seguenti risorse
professionali,  anche  se  non  legate  alle  medesime da rapporto di
lavoro dipendente:
    a) esperto di fattori umani;
    b) esperto tecnico;
    c) esperto di interazione con i soggetti disabili;
    d) gruppo di valutazione.