Art. 4. Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori 1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilita' di risorse strumentali tali da consentire l'effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva. 2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresi' elementi idonei a comprovare la disponibilita' delle seguenti risorse professionali, anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente: a) esperto di fattori umani; b) esperto tecnico; c) esperto di interazione con i soggetti disabili; d) gruppo di valutazione.