Art. 5.
Svolgimento  delle  verifiche  e determinazione degli importi massimi
                     dovuti dai soggetti privati

  1.  Gli  importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per
l'attivita'  svolta  dai  valutatori, sono determinati sulla base dei
costi  sostenuti  per  lo  svolgimento della verifica tecnica e della
verifica soggettiva.
  2.   Nella   verifica  tecnica  l'esperto  tecnico,  applicando  la
metodologia di cui all'allegato A, paragrafo 2:
    a) svolge  le  attivita'  previste  alla  lettera a) del medesimo
paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;
    b) svolge  le  attivita'  previste  alle  lettere b), c) e d) del
medesimo  paragrafo  2  sulla  home page, su tutte le pagine del sito
direttamente  raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di
pagine  che  presentano  form  e di pagine di risposta, nonche' su un
campione  statistico  di  pagine,  non rientranti in quelle esaminate
precedentemente, pari al 5% delle stesse;
    c) redige  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  e)  del medesimo
paragrafo 2.
  3.  La  verifica  soggettiva consta delle attivita', previste dalla
metodologia  di  cui  all'allegato  B, svolte dall'esperto in fattori
umani,  dall'esperto  di  interazione  con  le persone disabili e dal
gruppo  di  valutazione;  il  costo  complessivo della verifica tiene
anche   conto  dei  tempi  di  utilizzo  delle  tecnologie  assistive
impiegate.
  4.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli
importi  massimi  dovuti  dai soggetti privati come corrispettivo per
l'attivita'  svolta dai valutatori sono riportati nell'allegato F che
costituisce parte integrante del presente decreto.