Art. 7.
                          Utilizzo del logo

  1.  La  richiesta  di  autorizzazione  ad  esporre  il  logo  viene
presentata  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  l'innovazione e le tecnologie per via telematica tramite il sito
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(Cnipa), ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento.
  2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della
legge  ed i soggetti privati che intendono esporre il logo attestante
il  possesso  del requisito di accessibilita' sul proprio sito Web si
registrano  preventivamente  nell'apposita  sezione  del sito Web del
Cnipa.
  3.  La  richiesta  di autorizzazione di cui al comma 1 e' corredata
dall'attestato di accessibilita', in formato elettronico, relativo ad
ogni pagina del sito esaminata, nonche' da copia statica, riferita al
momento  della  valutazione,  di  tutte le pagine analizzate indicate
all'art.  5,  comma  2;  il modello di attestato di accessibilita' e'
disponibile, per i soggetti registrati, nella citata sezione del sito
Web del Cnipa.
  4.  Ai  fini  del  rilascio  o  del  rinnovo dell'autorizzazione ad
esporre il logo, il Cnipa provvede a:
    a) predisporre  una  sezione del proprio sito Web per ricevere le
richieste di registrazione;
    b) acquisire  la  richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e
la documentazione di cui al comma 3;
    c) costituire  e  tenere  aggiornata  la  banca dati dei soggetti
autorizzati   ad   esporre   il   logo,  dei  codici  elettronici  di
riconoscimento   rilasciati   agli  stessi  soggetti  ai  fini  della
registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di
autorizzazione;
    d) riferire   gli  esiti  dell'istruttoria  alla  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie.
  5.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione   e   le   tecnologie,   sulla   base   dei   risultati
dell'istruttoria    di    cui    al   presente   articolo,   rilascia
l'autorizzazione  all'utilizzo  del  logo,  dandone  comunicazione al
soggetto richiedente.