Art. 5. 1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati: a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali; b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14; c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza; e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica; f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero; g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali; h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro; j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.