Art. 5.
  1.  Non  sono  compresi nella delega di cui al precedente articolo,
oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei
dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:
    a) gli  atti  e i provvedimenti che implichino una determinazione
di  particolare  importanza  politica,  amministrativa o economica; i
programmi,  gli  atti,  i  provvedimenti amministrativi connessi alle
direttive  di  ordine  generale; gli atti inerenti alle modificazioni
dell'ordinamento  delle  attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli
enti  o  societa'  sottoposti  a  controllo o vigilanza del Ministro;
tutti  gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati
interministeriali;
    b) i  decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria
e  straordinaria  e  di  controllo degli enti o societa' sottoposti a
controllo  o  vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  nonche'  le  nomine  e  le  designazioni,
previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero
in  seno  ad  enti,  societa', collegi, commissioni e comitati, cosi'
come  le  proposte  e  gli atti comunque concernenti enti contemplati
dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
    c) gli  atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni  e di
comitati  istituiti  o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli
atti  concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e
di  quelle  per  lo  scarto  degli  atti  di  archivio,  di  cui agli
articoli 25   e  27  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 settembre  1963,  n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
    d) gli  atti  inerenti  alle  funzioni  istituzionali  svolte nei
confronti   di   altre   amministrazioni  dello  Stato,  quando  esse
comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di
pubblica finanza;
    e) la  valutazione,  ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  286,  sulle  prestazioni  svolte  dai dirigenti
preposti  ai  centri  di  responsabilita'  sulla  base degli elementi
forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi
dell'art.  6  dello  stesso  decreto legislativo, sui risultati delle
analisi  effettuate  annualmente dal medesimo organo di controllo sul
conseguimento   degli  obiettivi  operativi  fissati  dall'organo  di
direzione politica;
    f) le  determinazioni  sulle  relazioni  che i responsabili degli
uffici  sono  tenuti  a  sottoporre  al Ministro per le questioni che
presuppongono  le  risoluzioni  di tematiche di rilievo generale o il
coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero;
    g) gli  atti  relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le
decisioni   sui   giudizi   disciplinari   riguardanti  i  funzionari
appartenenti a qualifiche dirigenziali;
    h) le  assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
    i) i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali  o ausiliari del
Governo,   nonche'   le   risposte   agli  organi  di  controllo  sui
provvedimenti del Ministro;
    j) l'adozione  degli  atti  amministrativi generali inerenti alle
materie  di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.