IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che all'art. 5, comma 1,
prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di
normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la
costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe
di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei
terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 113/AG/30/15 del 9 gennaio 2004 di nomina della
Commissione per la elaborazione della normativa tecnica per le
costruzioni;
Vista la nota del 13 febbraio 2005, n. 9606/2005/sp con la quale
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al
Consiglio superiore dei lavori pubblici il testo licenziato dalla
Commissione, contenente le norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1,
della legge n. 186/2004, con esclusione delle «dighe di ritenuta»;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso
nell'adunanza dell'assemblea generale del 30 marzo 2005;
Visto il concerto espresso dal Dipartimento della protezione
civile in ordine alla predetta normativa tecnica, con nota del
26 aprile 2005, n. DPC/CG/21981 ed i contestuali suggerimenti
correttivi nella stessa nota contenuti;
Preso atto dell'avvenuta integrazione delle norme tecniche anche
alla luce delle osservazioni del Dipartimento della protezione
civile, accolte in quanto in linea con i principi ispiratori delle
stesse e nello spirito del parere espresso dall'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto n. 35/2005
(nota 4 maggio 2005 n. 1413 del Consiglio superiore dei lavori
pubblici di trasmissione all'ufficio legislativo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti);
Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge 17 luglio 2004, n. 186,
di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che prevede
l'emanazione delle norme tecniche suddette secondo le procedure di
cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile;
Visto, in particolare, l'art. 52 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in
tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino
costruzioni in zone sismiche;
Visti, in particolare, gli articoli 54, 83 e 93 del citato
decreto legislativo n. 112/1998, i quali prevedono che l'esercizio di
alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della
normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in
acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali
per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa
con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, con la quale, nelle more dell'espletamento
degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, per ragioni di pubblica incolumita' si dettano
primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica;
Viste le successive ordinanze in materia n. 3379 del 5 novembre
2004 e n. 3431 del 3 maggio 2005, di integrazione e modificazione
della 3274/2003, volte anche a consentire i necessari approfondimenti
della materia, di notevole complessita' tecnico-scientifica;
Ritenuto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3 della
citata ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, possano continuare a trovare vigenza
quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche di cui
al presente decreto;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della
protezione civile, espresso con nota 33651 del 24 giugno 2005, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 13;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con note in
data 30 giugno e 25 luglio 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del
28 luglio 2005, ai sensi degli articoli 54, 83 e 93 del citato
decreto legislativo 112/1998;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le norme tecniche per le costruzioni, di cui
alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n.
64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegate al presente decreto.