IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                                e con

          IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

    Vista  la  legge  5 novembre  1971, n. 1086, recante norme per la
disciplina  delle  opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e da struttura metallica;
    Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni  e  agli  enti  locali  in  attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
    Vista  la  legge  17 luglio  2004,  n.  186,  di  conversione del
decreto-legge  28 maggio  2004,  n.  136,  che  all'art.  5, comma 1,
prevede  la  redazione,  da  parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di
normative  tecniche,  anche  per  la  verifica  sismica ed idraulica,
relative   alle   costruzioni,   nonche'  per  la  progettazione,  la
costruzione  e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe
di  ritenuta,  dei  ponti  e delle opere di fondazione e sostegno dei
terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti   n.  113/AG/30/15  del  9 gennaio  2004  di  nomina  della
Commissione  per  la  elaborazione  della  normativa  tecnica  per le
costruzioni;
    Vista  la nota del 13 febbraio 2005, n. 9606/2005/sp con la quale
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette  al
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici il testo licenziato dalla
Commissione, contenente le norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1,
della legge n. 186/2004, con esclusione delle «dighe di ritenuta»;
    Visto  il  voto  del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso
nell'adunanza dell'assemblea generale del 30 marzo 2005;
    Visto  il  concerto  espresso  dal  Dipartimento della protezione
civile  in  ordine  alla  predetta  normativa  tecnica,  con nota del
26 aprile   2005,  n.  DPC/CG/21981  ed  i  contestuali  suggerimenti
correttivi nella stessa nota contenuti;
    Preso  atto dell'avvenuta integrazione delle norme tecniche anche
alla  luce  delle  osservazioni  del  Dipartimento  della  protezione
civile,  accolte  in  quanto in linea con i principi ispiratori delle
stesse  e  nello  spirito del parere espresso dall'assemblea generale
del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici con il voto n. 35/2005
(nota  4 maggio  2005  n.  1413  del  Consiglio  superiore dei lavori
pubblici  di  trasmissione all'ufficio legislativo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti);
    Visto  il comma 2 dell'art. 5 della legge 17 luglio 2004, n. 186,
di  conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che prevede
l'emanazione  delle  norme  tecniche suddette secondo le procedure di
cui  all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  di  concerto  con  il  Dipartimento della protezione
civile;
    Visto,   in   particolare,  l'art.  52  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in
tutti  i  comuni  della  Repubblica  le costruzioni sia pubbliche sia
private  debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti  i  vari  elementi  costruttivi  fissate  con decreti del
Ministro  per  le  infrastrutture  ed i trasporti, di concerto con il
Ministro   dell'interno   qualora   le   norme   tecniche  riguardino
costruzioni in zone sismiche;
    Visti,  in  particolare,  gli  articoli 54,  83  e  93 del citato
decreto legislativo n. 112/1998, i quali prevedono che l'esercizio di
alcune  funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della
normativa  tecnica  nazionale  per  le  opere  in cemento armato e in
acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali
per  l'individuazione  delle  zone sismiche, sia realizzato di intesa
con  la  Conferenza  unificata,  tramite  decreti  del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno;
    Vista  l'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274  del  20 marzo  2003, con la quale, nelle more dell'espletamento
degli  adempimenti  previsti  dall'art.  93  del  decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, per ragioni di pubblica incolumita' si dettano
primi  elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica;
    Viste  le  successive ordinanze in materia n. 3379 del 5 novembre
2004  e  n.  3431  del 3 maggio 2005, di integrazione e modificazione
della 3274/2003, volte anche a consentire i necessari approfondimenti
della materia, di notevole complessita' tecnico-scientifica;
    Ritenuto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3 della
citata  ordinanza  di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, possano continuare a trovare vigenza
quali  documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche di cui
al presente decreto;
    Visto  il  concerto  espresso  dal  capo  del  Dipartimento della
protezione  civile,  espresso  con  nota 33651 del 24 giugno 2005, ai
sensi  dell'art.  5,  comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 13;
    Visto  il concerto espresso dal Ministro dell'interno con note in
data  30 giugno  e  25 luglio  2005,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'art.  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;
    Vista  l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del
28 luglio  2005,  ai  sensi  degli  articoli 54,  83  e 93 del citato
decreto legislativo 112/1998;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    1.  Sono  approvate  le norme tecniche per le costruzioni, di cui
alla  legge  5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n.
64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
ed   alla   legge   17 luglio   2004,  n.  186,  di  conversione  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegate al presente decreto.