IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in
particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza
dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole
dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
l'articolo 21;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a
norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della citata legge 15 marzo
1997, n. 59, sono state approvate le disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in
particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono
state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in
materia di disciplina dell'attivita' di Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, concernente la
riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in
data 26 aprile 2005 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra
gli altri, l'on. Valentina Aprea e la sen. Maria Grazia Siliquini;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie ai
suddetti Sottosegretari di Stato;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai Sottosegretari di Stato in premessa, e' conferita la delega a
trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari
inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi
articoli 2 e 3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le
attivita' esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i
programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di
Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.
2. Nelle materie ad essi delegate i Sottosegretari di Stato firmano
i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma
per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e
provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di
regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti e quelli indicati nel successivo art.
4.