IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e,  in
particolare,  l'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di competenza
dell'organo  di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole
dagli  atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
  Vista   la   legge   15 marzo   1997,  n.  59,  ed  in  particolare
l'articolo 21;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a
norma  dell'art. 11, comma 1, lettera d), della citata legge 15 marzo
1997,   n.   59,   sono   state  approvate  le  disposizioni  per  il
coordinamento,  la  programmazione  e  la  valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  e,  in
particolare,  l'art.  49 che istituisce il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono
state  apportate  modifiche  al  citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
  Vista  la  legge  26 marzo  2001,  n.  81,  concernente le norme in
materia di disciplina dell'attivita' di Governo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,   recante   il   regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 aprile  2004,  concernente  la
riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Considerato  che  con  decreto  del Presidente della Repubblica, in
data 26 aprile 2005 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per
il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra
gli altri, l'on. Valentina Aprea e la sen. Maria Grazia Siliquini;
  Ritenuto  di  dover  delegare  la  trattazione di alcune materie ai
suddetti Sottosegretari di Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Ai Sottosegretari di Stato in premessa, e' conferita la delega a
trattare,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Ministro, gli affari
inerenti   le   materie   indicate   rispettivamente  nei  successivi
articoli 2  e  3.  Al  fine  di  assicurare  il  coordinamento tra le
attivita'  esperite  in  base alla presente delega e gli obiettivi, i
programmi  e  i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di
Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.
  2. Nelle materie ad essi delegate i Sottosegretari di Stato firmano
i  relativi  atti  e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma
per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
  3.   Resta   ferma   la   competenza  del  Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  una espressa disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o
comunque  direttamente compiuti e quelli indicati nel successivo art.
4.