Art. 4.
1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) gli atti normativi;
b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i
programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
c) le determinazioni di indirizzo politico;
d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di
carattere generale;
e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del
Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;
f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a
controllo e vigilanza del Ministero;
g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti,
societa', commissioni e comitati;
h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina
degli arbitri;
i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati
istituiti o promossi dal Ministro;
j) l'invio in missione all'estero dei Sottosegretari di Stato.