Art. 5.
  1.  I  Sottosegretari  di  Stato,  sulla base delle indicazioni del
Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari
e  ad  intervenire  presso le Camere e le relative commissioni per il
compimento  delle  attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo
che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
  2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati, di volta in
volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.