Art. 5.
                  Disposizioni finali e abrogazioni
  1.  Sono  abrogate  tutte  le  precedenti  disposizioni tecniche di
prevenzione  incendi  impartite in materia e sostituite dall'allegata
regola tecnica.
  2.  Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno  16 maggio  1987,  n.  246,  recante «Norme di sicurezza
antincendio  per  edifici  di  civile  abitazione»  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 148 del 27 giugno
1987  e'  sostituito  dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa
dell'ascensore  deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al
fuoco  del  vano  scala  (vedi tabella A) e deve essere conforme alle
specifiche disposizioni vigenti».
  3.   Il  punto  6.8.  «Ascensori  antincendio»  della  parte  prima
«Attivita' di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative
alle  attivita' ricettive con capacita' superiore a venticinque posti
letto»  dell'allegato  al  decreto del Ministro dell'interno 9 aprile
1994,  recante  «Approvazione  della  regola  tecnica  di prevenzione
incendi  per  la  costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive
turistico-alberghiere»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  95  del  26 aprile  1994  e' sostituito dal
seguente:  «6.8.  Ascensori  antincendio.  Nelle strutture ricettive,
ubicate  in  edifici  aventi  altezza  antincendio  superiore a 54 m,
devono  essere  installati  ascensori  di  soccorso, da realizzare in
conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
  4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio»
del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni
in  regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo
continuativo  e/o  diurno»  dell'allegato  al  decreto  del  Ministro
dell'interno  18 settembre  2002,  recante «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
strutture  sanitarie,  pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 e'
sostituito  dal  seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso
di  incendio.  Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D
devono  disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da
realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti. Negli
edifici,  destinati  anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza
antincendio  superiore  a  24  m,  deve  essere  installato almeno un
ascensore  di  soccorso  da realizzare in conformita' alle specifiche
disposizioni  vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in
caso  di  incendio»  del  titolo III «Strutture esistenti che erogano
prestazioni   in   regime  di  ricovero  ospedaliero  e/o  in  regime
residenziale  a  ciclo  continuativo  e/o  diurno» dell'allegato allo
stesso   decreto  del  Ministro  dell'interno  18 settembre  2002  e'
sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di
incendio.  Gli  edifici  di  altezza  antincendio  superiore  a 12 m,
destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno
un  ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformita'
alle specifiche disposizioni vigenti».