Art. 14.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  E'  istituito  presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e da membri nominati dalle parti
sociali   preposto   ad  attivita'  di  osservatorio  e  monitoraggio
dell'applicazione del presente decreto legislativo.
  2.  All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui
al  comma  1  si  fa  fronte  con  le  risorse  finanziarie,  umane e
strumentali  disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al
comitato  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  alcun compenso o
rimborso spese.
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005