Art. 14. Disposizioni transitorie e finali 1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da membri nominati dalle parti sociali preposto ad attivita' di osservatorio e monitoraggio dell'applicazione del presente decreto legislativo. 2. All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005