Art. 3. Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione 1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita' e il numero di lavoratori delle societa' partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle societa' sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. 2. A tale fine e' istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa' partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati: a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire: 1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che rappresenti ciascuna societa' partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri; 2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni societa' partecipante che e' iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entita' giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se: il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtu' del numero 1); e la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati; 3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali societa' e' superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a societa' di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati; b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa' partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata; c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle societa' partecipanti determinano le modalita' di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione. 3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle societa' partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle societa' partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima. 4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purche' tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo e' composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri: a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle societa' partecipanti, o b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle societa' partecipanti. 5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera k), inferiore alla quota piu' elevata esistente nelle societa' partecipanti. 6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori. 7. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I. 8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. 9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare. 10. La delegazione speciale di negoziazione puo' nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I. 11. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle societa' partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n).