Art. 3.
       Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione
  1.  Quando  gli  organi  di  direzione  o  di amministrazione delle
societa' partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una
SE,  non  appena  possibile  dopo  la  pubblicazione  del progetto di
fusione  o  creazione  di  una  holding  o  dopo l'approvazione di un
progetto  di  costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una
SE,  essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni
da fornire circa l'identita' e il numero di lavoratori delle societa'
partecipanti,  delle  affiliate o dipendenze interessate, per avviare
una  negoziazione  con i rappresentanti dei lavoratori delle societa'
sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
  2.   A   tale   fine  e'  istituita  una  delegazione  speciale  di
negoziazione,   rappresentativa   dei   lavoratori   delle   societa'
partecipanti  e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli
orientamenti di seguito indicati:
    a) in  occasione  dell'elezione  o  designazione dei membri della
delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:
      1)  che  tali membri siano eletti o designati in proporzione al
numero  dei  lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato
in   ciascuno  Stato  membro  dalle  societa'  partecipanti  e  dalle
affiliate  o  dipendenze  interessate,  assegnando  a  ciascuno Stato
membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione,
del  numero  dei  lavoratori  con  contratto  di  lavoro  subordinato
impiegati  in  ciascuno  Stato  membro  dalle societa' partecipanti e
dalle  affiliate  o  dipendenze  interessate nell'insieme degli Stati
membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere
almeno  uno  che  rappresenti  ciascuna  societa' partecipante che ha
lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo
dei membri;
      2)  che,  nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano
presenti  altri  membri supplementari per ogni Stato membro in misura
tale  da  assicurare  che  la  delegazione  speciale  di negoziazione
annoveri  almeno un rappresentante per ogni societa' partecipante che
e'  iscritta  e  ha  lavoratori  con  contratto di lavoro subordinato
impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione
come  entita'  giuridica  distinta in seguito all'iscrizione della SE
se:
        il  numero di detti membri supplementari non supera il 20 per
cento del numero di membri designati in virtu' del numero 1); e
        la  composizione  della  delegazione speciale di negoziazione
non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;
      3)  che,  nel  caso  di  cui al numero 2), se il numero di tali
societa'  e'  superiore  a quello dei seggi supplementari disponibili
conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a
societa'  di  Stati  membri diversi in ordine decrescente rispetto al
numero di lavoratori ivi occupati;
    b) in  fase  di  prima  applicazione  i  membri della delegazione
speciale  di  negoziazione  sono  eletti o designati tra i componenti
delle   rappresentanze   sindacali   (RSU/RSA)  dalle  rappresentanze
sindacali  medesime  congiuntamente  con  le organizzazioni sindacali
stipulanti  gli  accordi  collettivi  vigenti.  Tali  membri  possono
comprendere  rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto
che  siano  o  non siano lavoratori di una societa' partecipante o di
una affiliata o dipendenza interessata;
    c) ove  in  uno  stabilimento  o  una  impresa manchi, per motivi
indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una preesistente forma di
rappresentanza  sindacale,  le  organizzazioni  sindacali che abbiano
stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle
societa'  partecipanti  determinano  le  modalita'  di  concorso  dei
lavoratori  di  detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o
designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.
  3.  La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti
delle  societa' partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le
modalita'  del  coinvolgimento  dei lavoratori nella SE. A tale fine,
gli  organi  competenti  delle  societa'  partecipanti  informano  la
delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento
del  processo  di  costituzione  della  SE,  sino  all'iscrizione  di
quest'ultima.
  4.  Fatti  salvi  i  commi  7,  8  e  9, la delegazione speciale di
negoziazione  decide  a maggioranza assoluta dei suoi membri, purche'
tale  maggioranza  rappresenti  anche  la  maggioranza  assoluta  dei
lavoratori.  Ciascun  membro  dispone di un voto. Tuttavia, qualora i
risultati  dei  negoziati  portino  ad  una  riduzione dei diritti di
partecipazione,  la  maggioranza  richiesta per decidere di approvare
tale  accordo  e'  composta  dai  voti  di due terzi dei membri della
delegazione  speciale  di  negoziazione  che rappresentino almeno due
terzi  dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i
lavoratori occupati in almeno due Stati membri:
    a) nel  caso  di  una  SE  da  costituire mediante fusione, se la
partecipazione   comprende   almeno   il  25  per  cento  del  numero
complessivo dei lavoratori delle societa' partecipanti, o
    b) nel  caso  di  una  SE da costituire mediante creazione di una
holding   o   costituzione  di  un'affiliata,  se  la  partecipazione
comprende   almeno  il  50  per  cento  del  numero  complessivo  dei
lavoratori delle societa' partecipanti.
  5.  Per  «riduzione  dei  diritti di partecipazione» si intende una
quota  dei  membri  degli  organi  della SE ai sensi dell'articolo 2,
lettera  k),  inferiore  alla  quota  piu'  elevata  esistente  nelle
societa' partecipanti.
  6.  Ai  fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione
puo'  chiedere  ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti
delle   appropriate   organizzazioni   di   lavoratori   di   livello
comunitario,   di   assisterla   nei  lavori.  Tali  esperti  possono
partecipare  alle  riunioni  negoziali  con funzioni di consulenza su
richiesta  della  suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la
coerenza   a   livello   comunitario.   La  delegazione  speciale  di
negoziazione  puo'  decidere di informare dell'inizio dei negoziati i
rappresentanti  delle  competenti  organizzazioni  sindacali esterne,
incluse le organizzazioni di lavoratori.
  7.   La  delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'  decidere  a
maggioranza,  quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o
di  porre  termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in
materia  di  informazione  e  consultazione dei lavoratori che vigono
negli  Stati  membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione
interrompe  la  procedura  per la conclusione dell'accordo menzionato
all'articolo  4.  Qualora  venga presa tale decisione, non si applica
nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.
  8.  La  maggioranza  richiesta  per  decidere  di  non  aprire o di
concludere  i  negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri
che  rappresentano  almeno  due terzi dei lavoratori, compresi i voti
dei  membri  che  rappresentano  i lavoratori impiegati in almeno due
Stati membri.
  9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7
ed 8 non si applicano se la partecipazione e' prevista nella societa'
da trasformare.
  10.   La  delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'  nuovamente
riunirsi  su  richiesta  scritta  di  almeno  il  10  per  cento  dei
lavoratori  della  SE,  delle  affiliate  e  dipendenze,  o  dei loro
rappresentanti,   non  prima  che  siano  trascorsi  due  anni  dalla
decisione  anzidetta,  a  meno  che le parti convengano di riaprire i
negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di
riavviare  i  negoziati  con  la direzione, ma non e' raggiunto alcun
accordo,   non   si   applica   nessuna  delle  disposizioni  di  cui
all'allegato I.
  11.  Le  spese relative al funzionamento della delegazione speciale
di  negoziazione  e,  in  generale, ai negoziati sono sostenute dalle
societa'   partecipanti,  in  modo  da  consentire  alla  delegazione
speciale  di  negoziazione  di  espletare  adeguatamente  la  propria
missione.  In  particolare, salvo che non sia diversamente convenuto,
le  societa'  partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I,
parte seconda, paragrafo 1, lettera n).