Art. 4.
                       Contenuto dell'accordo
  1.   Gli   organi  competenti  delle  societa'  partecipanti  e  la
delegazione   speciale  di  negoziazione  negoziano  con  spirito  di
cooperazione   per   raggiungere   un  accordo  sulle  modalita'  del
coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
  2.  Fatta  salva  l'autonomia  delle  parti  e  salvo  il  comma 4,
l'accordo  previsto  dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti
delle   societa'   partecipanti   e   la   delegazione   speciale  di
negoziazione, determina:
    a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
    b) la  composizione,  il  numero di membri e la distribuzione dei
seggi  dell'organo  di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli
organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione
e  di  consultazione  dei  lavoratori  di  quest'ultima  e  delle sue
affiliate e dipendenze;
    c) le  attribuzioni  e la procedura prevista per l'informazione e
la consultazione dell'organo di rappresentanza;
    d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
    e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di
rappresentanza;  in  particolare,  salvo  che  non  sia  diversamente
convenuto,  le  societa'  partecipanti  sostengono  le  spese  di cui
all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n);
    f) se,  durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o
piu'  procedure  per  l'informazione  e  la consultazione anziche' un
organo   di  rappresentanza,  le  modalita'  di  attuazione  di  tali
procedure;
    g) nel  caso  in  cui,  durante i negoziati, le parti decidano di
stabilire  modalita'  per la partecipazione dei lavoratori, il merito
di  tali  modalita' compresi, a seconda dei casi, il numero di membri
dell'organo  di  amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo
di   rappresentanza   dei  lavoratori  ovvero  i  rappresentanti  dei
lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o
alla  cui  designazione  potranno  opporsi,  le  procedure  per  tale
elezione,   designazione,  raccomandazione  o  opposizione  da  parte
dell'organo  di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti
dei lavoratori, nonche' i loro diritti;
    h) la  data  di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi
in   cui  l'accordo  deve  essere  rinegoziato  e  la  procedura  per
rinegoziarlo.
  3. L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione contraria in esso
contenuta,    alle   disposizioni   di   riferimento   che   figurano
nell'allegato I.
  4.  Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera a), nel caso di una
SE  costituita  mediante  trasformazione,  l'accordo  prevede  che il
coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello
quantomeno   identico   a  quello  che  esisteva  nella  societa'  da
trasformare in SE.