Art. 4. Contenuto dell'accordo 1. Gli organi competenti delle societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. 2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma 4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina: a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso; b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze; c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza; d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n); f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o piu' procedure per l'informazione e la consultazione anziche' un organo di rappresentanza, le modalita' di attuazione di tali procedure; g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalita' per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche' i loro diritti; h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo. 3. L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I. 4. Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera a), nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella societa' da trasformare in SE.