Art. 6.
          Legge applicabile alla procedura di negoziazione
  1.  La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli
articoli 3, 4 e 5 e' la legge dello Stato membro in cui e' situata la
sede  sociale  della  costituenda  SE.  La SE registrata in Italia ha
l'obbligo   di   far   coincidere  l'ubicazione  dell'amministrazione
centrale con quella della sede sociale.