Art. 8.
                       Segreto e riservatezza
  1.   I   membri   della  delegazione  speciale  di  negoziazione  e
dell'organo  di  rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono
ed  i  rappresentanti  dei  lavoratori  che operano nell'ambito della
procedura  per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati
a  rivelare  a  terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate
come   tali   dall'organo   competente  della  SE  e  delle  societa'
partecipanti.   Tale   divieto  permane  anche  successivamente  alla
scadenza  del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del
divieto,  fatta  salva  la  responsabilita'  civile e quanto previsto
dall'articolo 12,  si applicano le sanzioni disciplinari previste dai
contratti collettivi applicati.
  2.  L'organo  di  vigilanza  o  di amministrazione della SE o della
societa'   partecipante   situato  nel  territorio  italiano  non  e'
obbligato  a  comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi,
siano  di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento
della  SE,  o  eventualmente della societa' partecipante, o delle sue
affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
  3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione
tecnica  di  conciliazione  per le contestazioni relative alla natura
riservata  delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per
la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione
delle  informazioni  suscettibili  di  creare notevoli difficolta' al
funzionamento  o  all'attivita'  esercitata dalle imprese affiliate e
dipendenze o di arrecare loro danno.
  4.  La  commissione  e'  composta  da  tre  membri  rispettivamente
designati:
    a) dall'organo   di   rappresentanza  o  dai  rappresentanti  dei
lavoratori  che operano nell'ambito della procedura di informazione e
consultazione;
    b) gli  organi  di  direzione o di amministrazione delle societa'
partecipanti della societa' europea;
    c) dalle parti di comune accordo.
  5.  In  caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro
di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i
nominativi  compresi  in  un'apposita  lista di nomi, non superiore a
sei, preventivamente concordata.
  6.  La  commissione  conclude i propri lavori entro quindici giorni
dalla  data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla
lettera a) del comma 4.