Art. 8. Segreto e riservatezza 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della SE e delle societa' partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati. 2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della societa' partecipante situato nel territorio italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento della SE, o eventualmente della societa' partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno. 3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno. 4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamente designati: a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; b) gli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti della societa' europea; c) dalle parti di comune accordo. 5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata. 6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.