IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto
legislativo  29 marzo  2004, n. 102, secondo cui, le imprese agricole
di  cui  all'art. 2135 del codice civile, le cooperative di raccolta,
lavorazione,   trasformazione   e   commercializzazione  di  prodotti
agricoli  e le organizzazioni dei produttori riconosciute che abbiano
subito,  a  causa  degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1,
comma 2, del citato decreto legislativo, danni non inferiori al venti
per  cento  della  produzione  lorda vendibile, qualora ubicate nelle
aree  svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/99
del  Consiglio  del  17 maggio  1999,  ovvero  al trenta per cento se
ubicate nelle altre zone, possono beneficiare, al fine di favorire la
ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti
ove  ricadenti  nelle  zone delimitate ai sensi del successivo art. 6
del medesimo decreto legislativo;
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che prevede,
a  favore  delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al
citato  art.  5,  comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte
nella  relativa  gestione  previdenziale,  la concessione, a domanda,
dell'esonero  parziale  del pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali  propri  e  per i lavoratori dipendenti in scadenza nei
dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento;
  Visto,  in  particolare,  il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra
l'altro,  demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  la  determinazione,  fino  ad  un massimo del 50 per cento,
della percentuale del predetto esonero;
  Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero
in  proporzione  all'entita'  dei danni subiti dalle aziende ed avuto
riguardo alla loro ubicazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art.
2135  del  codice  civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione,
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti agricoli ed alle
organizzazioni  dei  produttori riconosciute, iscritte nella relativa
gestione  previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art.
5,  comma  1,  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n. 102, e'
concesso,  a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi
previdenziali  ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti,
in  scadenza  nei  dodici  mesi  successivi  alla  data  in cui si e'
verificato  l'evento  calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2,
del  medesimo  decreto  legislativo  n.  102 del 2004, nelle seguenti
misure percentuali:
    diciassette  per cento per le aziende che abbiano subito danni in
misura  non  inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree
svantaggiate  di  cui  all'art.  17  del regolamento (CE) n. 1257 del
Consiglio  del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle
altre  zone,  e  non superiore al settanta per cento della produzione
lorda vendibile;
    cinquanta  per  cento  per le aziende che abbiano subito danni in
misura  superiore  al  settanta  per  cento  della  produzione  lorda
vendibile.