IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo cui, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito, a causa degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni non inferiori al venti per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, possono beneficiare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che prevede, a favore delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la concessione, a domanda, dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento; Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, fino ad un massimo del 50 per cento, della percentuale del predetto esonero; Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero in proporzione all'entita' dei danni subiti dalle aziende ed avuto riguardo alla loro ubicazione; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali: diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile; cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile.