Art. 2.
  1.  La  categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle
medie  imprese  (complessivamente  definita  PMI)  e'  costituita  da
imprese che:
    a) hanno meno di 250 occupati, e
    b)  hanno  un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure  un  totale  di  bilancio  annuo non superiore a 43 milioni di
euro.
  2.  Nell'ambito  della  categoria  delle  PMI, si definisce piccola
impresa l'impresa che:
    a) ha meno di 50 occupati, e
    b)  ha  un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro.
  3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa
l'impresa che:
    a) ha meno di 10 occupati, e
    b)  ha  un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
  4.  I  due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3
sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
  5. Ai fini del presente decreto:
    a)   per  fatturato,  corrispondente  alla  voce  A.1  del  conto
economico  redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile,
s'intende  l'importo  netto  del  volume  d'affari  che comprende gli
importi  provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi   rientranti   nelle   attivita'  ordinarie  della  societa',
diminuiti  degli  sconti  concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul  valore  aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il volume d'affari;
    b)  per  totale  di  bilancio  si  intende  il totale dell'attivo
patrimoniale;
    c)  per  occupati  si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo
determinato   o   indeterminato,   iscritti   nel   libro   matricola
dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono
il  vincolo  di  dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa
integrazione straordinaria.
  6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma
7:
    a)  il  fatturato  annuo  ed  il  totale  di bilancio sono quelli
dell'ultimo  esercizio  contabile chiuso ed approvato precedentemente
la  data  di  sottoscrizione  della  domanda  di agevolazione; per le
imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla
redazione  del  bilancio  le  predette informazioni sono desunte, per
quanto  riguarda  il  fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata  e,  per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del  prospetto  delle  attivita'  e  delle  passivita'  redatto con i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974,  n.  689,  ed  in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del
codice civile;
    b)   il   numero   degli   occupati   corrisponde  al  numero  di
unita-lavorative-anno   (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti  occupati  a  tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo  parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il
periodo  da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i
dati di cui alla precedente lettera a).
  7.  Per  le  imprese per le quali alla data di sottoscrizione della
domanda  di  agevolazione  non  e'  stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita'
ordinaria  e/o  dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata
la  prima  dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il  numero  degli  occupati  ed  il  totale  dell'attivo patrimoniale
risultanti alla stessa data.