Art. 3.
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  le  imprese  sono considerate
autonome,    associate   o   collegate   secondo   quanto   riportato
rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
  2.  Sono  considerate autonome le imprese che non sono associate ne
collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.
  3.  Sono  considerate associate le imprese, non identificabili come
imprese  collegate  ai  sensi  del  successivo  comma 5, tra le quali
esiste  la  seguente  relazione:  un'impresa  detiene, da sola oppure
insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o
dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere
raggiunta  o  superata  senza  determinare  la qualifica di associate
qualora  siano  presenti  le  categorie  di  investitori  di  seguito
elencate,   a   condizione  che  gli  stessi  investitori  non  siano
individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
    a)  societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale di
rischio,  persone  fisiche  o  gruppi  di persone fisiche esercitanti
regolare  attivita'  di  investimento  in  capitale  di  rischio  che
investono  fondi  propri  in  imprese non quotate a condizione che il
totale  investito  da  tali persone o gruppi di persone in una stessa
impresa non superi 1.250.000 euro;
    b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo
di lucro;
    c)  investitori  istituzionali,  compresi  i  fondi  di  sviluppo
regionale;
    d)  enti  pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a
10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'impresa  richiedente  l'agevolazione  sia
associata, ai sensi del comma 3, ad una o piu' imprese, ai dati degli
occupati  e  del  fatturato  o  dell'attivo patrimoniale dell'impresa
richiedente   si   sommano,   in   proporzione  alla  percentuale  di
partecipazione  al  capitale  o  alla  percentuale di diritti di voto
detenuti  (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu'
elevata  tra  le  due),  i  dati dell'impresa o delle imprese situate
immediatamente  a  monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.
Nel  caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu'
elevata.   Ai  fini  della  determinazione  dei  dati  delle  imprese
associate  all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente
aggiunti  i  dati  relativi  alle  imprese  che sono collegate a tali
imprese  associate,  a  meno  che  i  loro  dati non siano stati gia'
ripresi  tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione
sono  quelli  desunti  dal  bilancio di esercizio ovvero, nel caso di
redazione   di   bilancio   consolidato,  quelli  desunti  dai  conti
consolidati  dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa
e' ripresa tramite consolidamento.
  5.  Sono  considerate  collegate le imprese fra le quali esiste una
delle seguenti relazioni:
    a)  l'impresa  in  cui un'altra impresa dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    b)  l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    c)  l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante,  quando  la  legge  applicabile  consenta tali contratti o
clausole;
    d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
  6.  Nel  caso  in  cui  l'impresa  richiedente  l'agevolazione  sia
collegata,  ai  sensi  del  comma 5, ad una o piu' imprese, i dati da
prendere   in   considerazione   sono  quelli  desunti  dal  bilancio
consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente
collegate   all'impresa  richiedente  non  siano  riprese  nei  conti
consolidati,   ovvero   non   esistano  conti  consolidati,  ai  dati
dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati
e  del  fatturato  o  del  totale di bilancio desunti dal bilancio di
esercizio  di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura
proporzionale,  i dati delle eventuali imprese associate alle imprese
collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime
-  a  meno che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti
consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui
al comma 4.
  7.  La  verifica  dell'esistenza di imprese associate e/o collegate
all'impresa  richiedente  e'  effettuata con riferimento alla data di
sottoscrizione  della  domanda di agevolazione sulla base dei dati in
possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle
risultanze del registro delle imprese.
  8.  Ad  eccezione  dei  casi  riportati  nel  precedente  comma  3,
un'impresa  e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25%
o  piu'  del  suo  capitale  o dei suoi diritti di voto sono detenuti
direttamente   o   indirettamente   da   un   ente   pubblico  oppure
congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto
sono  detenuti  indirettamente  da  un  ente  pubblico  qualora siano
detenuti per il tramite di una o piu' imprese.
  9. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il
capitale  dell'impresa  stessa  sia disperso in modo tale che risulti
impossibile  determinare  da  chi  e'  posseduto e l'impresa medesima
dichiari  di  poter  presumere in buona fede l'inesistenza di imprese
associate e/o collegate.